SUPERBONUS 110%

Il Decreto Rilancio, ex DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n°77, ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

DOMANDE FREQUENTI

Chi può usufruire del superbonus?

• La singola unità immobiliare: ville o villette a schiera, ma non ville signorili o castelli.

• Il condominio: Gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini sono agevolabili. Il credito di imposta viene suddiviso tra tutti i condòmini. Non è necessario che l’unità abitativa sia destinata unicamente ad abitazione principale del proprietario.

Quali interventi sono trainanti?

• Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali;

• Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

• Interventi su edifici singoli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle.

Quali interventi possono essere aggiunti?

• altri lavori di riqualificazione energetica;

• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

• l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

Come ottenere il superbonus 110%?

È necessario dimostrare che con gli interventi si ottiene il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Come funziona la cessione del credito?

La grande novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. È possibile optare per:

• Cessione del credito: un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

• Sconto sul corrispettivo: Il fornitore degli interventi offre uno sconto sul corrispettivo per un importo al massimo pari al corrispettivo stesso, che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta pari alla detrazione spettante, cedibile ad istituti di credito o altri intermediari finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

SEGUIAMO TUTTE LE FASI

CSAC Srl ti segue in tutte le fasi necessarie all’intervento, dall’analisi documentale, alla valutazione energetica, allo studio di fattibilità, fino alla realizzazione, avvalendosi di personale tecnico qualificato. Ci occupiamo inoltre di tutta la parte finanziaria al fine di agevolare ogni specifica esigenza del cliente, sia in caso di cessione del credito, sia in caso di detrazione di imposta.

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